lunedì 15 ottobre 2012

INTERROGAZIONE URGENTE N.3 (presentata in via ordinaria)


GRUPPO CONSILIARE "CASTROCIELO RINASCE"


INTERROGAZIONE URGENTE
Ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 267/2000 e dell’art.25 Regolamento C.C.


AL SINDACO;

p.c. ALL'ASSESSORE
AI LAVORI PUBBLICI,
VOLONTARIATO ED
ASSOCIAZIONISMO
LIBERO MARINELLI;

p.c. AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE E
CONSIGLIERE DELEGATO
ALLA VIGILANZA E
TRATTAZIONE DELLE
QUESTIONI E PROBLEMATICHE
CONNESSE A ATTIVITA'
PRODUTTIVE, SVILUPPO
ECONOMICO E CONTENZIOSO
AVV. GRAZIANO CERASI;



Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – RITARDO.

Il sottoscritto Capogruppo di Castrocielo rinasce , Avv. Salvatore De Vito, premesso:

  • che i “Lavori di ripristino dell'illuminazione votiva” presso il Cimitero comunale di Castrocielo hanno avuto inizio in data 2 febbraio 2011;
  • che la conclusione di detti lavori era prevista (come risulta dal cartello di cantiere affisso presso l'ingresso principale del cimitero) per il 6 agosto 2011;
  • che i suddetti lavori sono tuttora in corso dopo oltre un anno dalla data in cui era prevista la conclusione degli stessi;
  • che, infatti, solo in data 29.9.2012 è stata portata all'attenzione del Consiglio l'approvazione del regolamento e dei modelli di domanda e di contratto inerenti al servizio di illuminazione votiva del cimitero;
  • che, come è dato a chiunque di constatare, il cimitero è al buio da ormai 3 anni,

tanto premesso, il sottoscritto

INTERROGA
i destinatari in indirizzo e specificamente chiede

  1. Quali sono stati i motivi del ritardo di oltre un anno nell'esecuzione dei lavori di ripristino dell'illuminazione votiva presso il cimitero?

  1. E' prevista una penale per il ritardo nel contratto stipulato tra il Comune e la società appaltatrice?

  1. In quali tempi si prevede l'effettivo ripristino dell'illuminazione votiva del cimitero?

  1. Quali sono stati i motivi per cui si è reso necessario il ripristino dell'illuminazione votiva?


Considerando che i fatti narrati perdurano oggettivamente da anni e che dunque non è necessaria alcuna particolare indagine o istruttoria ai fini della risposta alla presente interrogazione, considerato altresì il perdurare della situazione di disagio, il sottoscritto Capogruppo chiede espressamente che il Sindaco, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art.25 del Regolamento di C.C. deleghi l'Assessore ai Lavori Pubblici a rispondere immediatamente alla presente interrogazione e a riferire seduta stante al Consiglio su quanto richiesto.




il Capogruppo di Castrocielo rinasce
Avv. Salvatore De Vito


______________________



Castrocielo,lì....

sabato 6 ottobre 2012

INTERROGAZIONE URGENTE (n.2) DISSESTO IDRICO FONTANA COPERTA


INTERROGAZIONE URGENTE
Ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 267/2000 e dell’art.25 Regolamento C.C.


AL SINDACO;

AL VICESINDACO E
ASSESSORE ALLA VIABILITA’;

P.C.
AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.



Oggetto: DISAGI ALLA VIABILITA’ DI VIA CAVALLARA.

Il sottoscritto Avv. Salvatore De Vito, Capogruppo di Castrocielo rinasce , premesso:

  • che da diverse settimane gran parte dell'ultimo tratto di via Cavallara – direzione Piedimonte – risulta completamente e costantemente allagato a causa di vari dissesti alla rete idrica che in piu' punti provocano l'abbondante fuoriuscita di acqua sul manto stradale;
  • che tale situazione rappresenta un oggettivo disagio per gli abitanti della zona, nonché un potenziale pericolo per gli utenti della strada;
  • che nonostante l'apposizione di cartelli segnaletici di pericolo generico o di lavori in corso, la situazione perdura ormai da molto tempo, né è dato vedere transenne, cantieri o lavori in corso in loco,

tanto premesso, il sottoscritto Capogruppo

INTERROGA

gli amministratori in indirizzo e specificamente chiede:


  1. Considerando i disagi di cui sopra, qual è stato il piano organizzativo messo a punto dall’Amministrazione per fronteggiare l’emergenza?
  1. Sono state allertate le autorità competenti?
  2. In quali tempi si prevede l'effettivo ripristino della situazione e la riparazione dei danni?


Considerando che i fatti narrati si sono verificati recentemente e che dunque non è necessaria alcuna particolare indagine o istruttoria ai fini della risposta alla presente interrogazione, considerato altresì il perdurare della situazione di rischio, il sottoscritto Capogruppo chiede espressamente che il Sindaco, ai sensi dell’art.43 d.lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art.25 del Regolamento di C.C. deleghi l’Assessore alla Viabilità a rispondere immediatamente alla presente interrogazione e a riferire seduta stante al Consiglio su quanto richiesto.



Castrocielo,lì 6.10.2012


Il Capogruppo di
Castrocielo rinasce
Avv. Salvatore De Vito

martedì 31 luglio 2012

PETIZIONE POPOLARE PRESENTATA IL 31.7.2012 - testo.


COMUNE DI CASTROCIELO

PETIZIONE POPOLARE
AI SENSI DELL'ART.37 DELLO STATUTO COMUNALE

Alla Giunta Comunale e al Sindaco.


I SOTTOSCRITTI CHIEDONO ALLA GIUNTA COMUNALE E AL SINDACO DI FARSI PROMOTORI PRESSO L'AZIENDA ACEA ATO 5 DI PROPOSTE FINALIZZATE A MITIGARE L'ATTUALE CONDIZIONE DI PENURIA IDRICA DI CASTROCIELO, PROPONENDO A NOME DEI CITTADINI FIRMATARI LA RIDUZIONE O LA POSTICIPAZIONE DELLE FASCE ORARIE IN CUI MANCA L'ACQUA; LA POSSIBILITA' DI STABILIRE IL RAZIONAMENTO DELL'ACQUA ALTERNANDO LE VARIE ZONE DEL COMUNE IN MODO TALE CHE A GIORNI ALTERNI OGNI ZONA GODA DELL'APPROVVIGIONAMENTO PER TUTTO L'ARCO DELLE 24 ORE; LA POSSIBILITA' DI RICORRERE, ANCHE IN VIA TEMPORANEA, A FONTI ALTERNATIVE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DI ALTRI ACQUEDOTTI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE; OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IDONEO A MITIGARE LA PENURIA IDRICA A CAUSA DELLA QUALE ATTUALMENTE DIVERSE ZONE DI CASTROCIELO NON SONO APPROVVIGIONATE DALLE ORE 21 ALLE ORE 6. SI CHIEDE INFINE CHE LA GIUNTA ADOTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART.37 DELLO STATUTO COMUNALE INVIANDO LE EVENTUALI COMUNICAZIONI AL PRIMO FIRMATARIO DELLA PRESENTE.

RACCOLTE 143 FIRME.


VENTESIMA INTERROGAZIONE DI CASTROCIELO RINASCE


GRUPPO CONSILIARE "CASTROCIELO RINASCE"



INTERROGAZIONE CONSILIARE
ai sensi dell'art.43 D.lgs. 267/2000


ALL'ASSESSORE
CON DELEGHE AD AMBIENTE,
TUTELA DEL TERRITORIO,
CAVE E RIFIUTI,
SIG. MARIO RENZI



Oggetto: Determinazione Dipartimento Istituzionale e Territorio Regione Lazio n. A04139 del 7.5.2012 – rinuncia alla domanda di assegnazione fondi Comune di Castrocielo.



Il sottoscritto Dott. Salvatore De Vito, Capogruppo di Castrocielo rinasce, premesso:


  • che con determinazione del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio n. A04139/2012 avente ad oggetto POR FESR Lazio 2007/2013 – Attività II.1 "Promozione della produzione di energie rinnovabili" – Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti solari nelle strutture e nelle componenti edilizie. Approvazione delle graduatorie di merito e concessione dei contributi, approvazione dell'elenco delle domande non ammesse", l'Ente regionale determinava di approvare le varie graduatorie delle domande ammesse per le linee di intervento "strutture scolastiche, strutture sanitarie, strutture pubbliche", nonchè di approvare l'elenco delle domande non ammesse;


  • che dagli allegati della prefata determina si evince che il Comune di Castrocielo è inserito nell'elenco dei comuni che hanno RINUNCIATO alla relativa domanda di ammissione ai finanziamenti (allegato n. 4),



tanto premesso, il sottoscritto interroga l'assessore in indirizzo e specificamente chiede:

  1. PER QUALE MOTIVO IL COMUNE DI CASTROCIELO HA RINUNCIATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AI SUDDETTI FINANZIAMENTI?



Si richiede risposta scritta alla presente interrogazione ai sensi dell'art.43 D.lgs. 267/2000.



Castrocielo,lì




il Capogruppo
di Castrocielo rinasce
Dott. Salvatore De Vito


martedì 5 giugno 2012

DICIANNOVESIMA INTERROGAZIONE DI CASTROCIELO RINASCE


GRUPPO CONSILIARE "CASTROCIELO RINASCE"


INTERROGAZIONE CONSILIARE
(ai sensi dell'art.43 D.lgs. 267/2000)

AL VICESINDACO
SIG. GIOVANNI QUAGLIOZZI

p.c.
Alla Procura Regionale
della Corte dei Conti
via Baiamonti 25
00195 Roma


Oggetto: delibera di giunta n. 52/2012 – indirizzo all'UTC.


Il sottoscritto Dott. Salvatore De Vito, in qualità di Capogruppo del gruppo consiliare Castrocielo rinasce, premesso:

  • che con delibera di giunta comunale n. 52 del 1.6.2012, presieduta dalla S.V. in sostituzione del sindaco, è stato deliberato "di dare atto della volontà di questa Amministrazione di voler accedere ai finanziamenti di cui alla Legge Regionale n.38/99 (artt. 59,60 e 61) mediante predisposizone di idoneo progetto, almeno in fase definitiva e per un importo presunto di € 800.000,00, finalizzato all'ammodernamento ed alla riqualificazione dell'urbanizzazione primaria a servizio del centro storico di Castrocielo" e "di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ai fini dell'inoltro della domanda entro il 30.6.2012, di porre in essere tutte le procedure atte ad incaricare, in tempi rapidi, ma nel rispetto della vigente normativa, un professionista idoneo a predisporre, per l'opera di cui in premessa, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonchè a rivestire l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera stessa";
  • che ci si trova ancora nella fase di inoltro della domanda per l'ottenimento del finanziamento e dunque non v'è al momento necessità di redigere progetti esecutivi (con relativi incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva), essendo sufficiente la stesura di un progetto almeno definitivo, cosi come riportato nello stesso corpo della delibera;
  • che dalla giunta comunale è stata "ravvisata l'opportunità e la necessità di rivolgersi, per la progettazione, a professionisti esterni alla dotazione organica dell'Ente";
  • che il Comune di Castrocielo dispone di un ingegnere responsabile del servizioUTC, abilitato quindi alla stesura di un progetto almeno definitivo;
  • che l'incarico necessario (cioè il progetto eventualmente definitivo – come da indirizzo della giunta) dunque può essere affidato al responsabile UTC del Comune di Castrocielo con certo risparmio di risorse e di denaro,

tanto premesso, si interroga la S.V. e specificamente il sottoscritto chiede:

  1. Perchè la giunta ha ravvisato l'opportunità e la necessità di rivolgersi per la progettazione a professionisti esterni alla dotazione dell'Ente?
  2. Perchè non si è ritenuto di affidare il progetto al responsabile UTC del Comune?
  3. Ad ogni modo, costituendo la delibera n. 52/2012 un "mero atto di indirizzo" e dunque non un conferimento di incarico, si dovrà successivamente procedere alla gara d'appalto per il progetto definitivo?
  4. L'eventuale incarico di progettazione esecutiva, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, e di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, dovrà essere oggetto di nuova gara d'appalto nel caso di finanziamento da parte della Regione Lazio nel rispetto della normativa vigente in materia di incarichi professionali?

Si richiede risposta scritta ai quattro quesiti della presente interrogazione.

- si allega alla presente delibera n. 52/2012

Castrocielo,lì 5.6.2012



Il Capogruppo di
Castrocielo rinasce
Dott. Salvatore De Vito

venerdì 18 maggio 2012

ULTERIORI PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO SERVIZIO RACC. DIFFERENZIATA


GRUPPO CONSILIARE "CASTROCIELO RINASCE"

ALL'ASSESSORE AI RIFIUTI
SIG. MARIO RENZI;

AL CONSIGLIERE DELEGATO
A IGIENE E SANITA'
SIG. EMILIANO DI MURRO;

AL SINDACO.



Oggetto: richiesta urgente in materia di raccolta differenziata porta a porta.


Il sottoscritto Dott. Salvatore De Vito, Capogruppo di Castrocielo rinasce,
vista la comunicazione del sindaco prot. n. 3468 del 16.5.2012;
considerato che con le nuove disposizioni il volume degli imballaggi in plastica aumenterà drasticamente;
considerato altresì che gli imballaggi in plastica conterranno tracce di RIFIUTI ORGANICI che andranno ad accumularsi nei giorni;
ritenuto che, stando così le cose, non è auspicabile che la raccolta della plastica venga effettuata una sola volta a settimana,

tanto premesso, il sottoscritto con la presente

CHIEDE

che venga disposto che la raccolta della plastica venga effettuata almeno due volte nell'arco della settimana per ogni zona di raccolta (nord e sud della Casilina) al fine di evitare che rifiuti contenenti tracce organiche rimangano accumulati per troppi giorni.

Castrocielo,lì 18.5.2012


Il Capogruppo di
Castrocielo rinasce
Dott. Salvatore De Vito

giovedì 17 maggio 2012

DICIOTTESIMA INTERROGAZIONE DI CASTROCIELO RINASCE


GRUPPO CONSILIARE "CASTROCIELO RINASCE"

ALL'ASSESSORE
CON DELEGHE A
AMBIENTE, TUTELA
DEL TERRITORIO, CAVE
E RIFIUTI,
SIG. MARIO RENZI;

AL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI CASTROCIELO


INTERROGAZIONE CONSILIARE
CON CONTESTUALE RICHIESTA
DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI
(ART. 43, COMMI 2 E 3, D. LGS 267/2000)



Il sottoscritto Dott. Salvatore De Vito, Capogruppo di Castrocielo rinasce, premesso:


  • che gli automezzi del Comune con i quali gli addetti incaricati provvedono alla quotidiana raccolta dei rifiuti, da quando è stato attivato il sistema di raccolta differenziata "porta a porta", circolano con i cassonetti ( per l'indifferenziato e/o per la raccolta della differenziata) che sporgono dal retro dell'automezzo;

  • che tali cassonetti (durante la circolazione dei mezzi) sono sorretti dalla struttura che consente meccanicamente di rovesciare il contenuto dei cassonetti nel camion ma che non è assolutamente preposta a sorreggerli ed a trasportarli durante la circolazione;

  • che tale situazione, oltre a non rispettare le norme della circolazione stradale (trattasi di carico sporgente NON segnalato), costituisce anche un pericolo per gli addetti alla raccolta ma soprattutto per le auto che si trovassero in coda dietro l'automezzo della nettezza urbana, le quali, durante la circolazione del veicolo rischierebbero di essere travolte dal cassonetto sporgente a causa di un malaugurato distaccamento dall'automezzo,
tanto premesso, il sottoscritto Capogruppo, anche a seguito di segnalazioni e richieste da parte della cittadinanza, interroga l'assessore in indirizzo e specificamente chiede:

  • LA S.V. E' A CONOSCENZA DELLA DESCRITTA SITUAZIONE?
  • COME LA S.V. INTENDE RIMEDIARE A TALI FATTI?


****************


Contestualmente, ai sensi dell'art.43 d.lgs. 267/2000 e ai sensi degli artt. 18 e 19 dello Statuto Comunale, con la presente si chiede al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castrocielo di ottenere copia dell'omologazione dei veicoli deputati al trasporto dei rifiuti.


Castrocielo,lì


Il Capogruppo di
Castrocielo rinasce
Dott. Salvatore De Vito

lunedì 7 maggio 2012

RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALL'ALLUMINIO.


GRUPPO CONSILIARE "CASTROCIELO RINASCE"

AI COMPONENTI DELLA
GIUNTA COMUNALE:

  • MATERIALE FILIPPO;
  • QUAGLIOZZI GIOVANNI;
  • CEDRONE LAURA;
  • MARINELLI LIBERO;
  • RENZI MARIO.



Oggetto: raccolta differenziata – estensione della differenziazione all'alluminio.


Il sottoscritto Dott. Salvatore De Vito, in qualità di Capogruppo ed in rappresentanza dei Consiglieri del gruppo Castrocielo rinasce, premesso:

  • che dal 9.1.2012 è attivo sul territorio comunale il servizio di raccolta differenziata "porta a porta";
  • che nell'ordinanza n. 38 del 16.12.2011 (in base a quanto deliberato con delibera di giunta n. 135/2011) è stata prevista la differenziazione della plastica, della carta e del vetro;
  • che, per contro, tutte le altre tipologie di rifiuti vanno conferite nell'indifferenziato assieme all'umido (salvo particolari rifiuti da conferire nell' "isola ecologica");
  • che nell'ordinanza n.38/2011 non vi è alcun accenno all'alluminio, dovendosi quindi intendere che lo stesso va conferito assieme all'umido e all'indifferenziato (cosa peraltro mai smentita dall'Ente);
  • che l'alluminio rappresenta una parte assolutamente rilevante dei rifiuti solidi urbani e ne costituisce gran parte del peso (lattine, tappi, scatolette,ecc.);
  • che il ricliclo dell'alluminio comporta costi contenuti ed è assolutamente conveniente in quanto permette il risparmio del 95% dell'energia che invece dovrebbe utilizzarsi per ricavarlo dalla bauxite;
  • che diverse amministrazioni dei paesi circonvicini hanno da tempo disposto il riciclo ed il recupero dell'elemento in parola;
  • che ovviamente tale ulteriore differenziazione comporterebbe benefici per l'ambiente e l'ecologia oltre che concreti risparmi di energia e risorse;
  • che la raccolta differenziata dell'alluminio è esigenza radicata e sentita dalla cittdinanza ed espressa più volte ai rappresentanti del gruppo consiliare Castrocielo rinasce. Tale ulteriore differenziazione è invocata dai cittadini per questioni di convenienza e soprattutto di spazio, poichè è intuibile che se l'alluminio fosse differenziato in apposito contenitore, il posto disponibile per l'umido sarebbe assai maggiore;
  • che va infine considerato che Castrocielo, non attuando la raccolta differenziata dell'alluminio, fa sì che tale metallo non venga recuperato con conseguenti perdite di eventuali benefit e/o agevolazioni economiche, dipendenti anche dal peso dei rifiuti non recuperabili e cioè dall'indifferenziato,

tanto premesso, il sottoscritto Capogruppo, in rappresentanza dei Consiglieri di Castrocielo rinasce, nell'interesse della cittadinanza e in ottemperanza al mandato di Consigliere comunale


CHIEDE


ai componenti della giunta comunale di Castrocielo di disporre che la raccolta differenziata "porta a porta" venga al più presto estesa anche all'alluminio e che se ne preveda il conferimento in apposito contenitore.


Castrocielo,lì 7.5.2012



Il Capogruppo di
Castrocielo rinasce
Dott. Salvatore De Vito

venerdì 13 aprile 2012

DICIASSETTESIMA INTERROGAZIONE DI CASTROCIELO RINASCE

GRUPPO CONSILIARE "CASTROCIELO RINASCE"

INTERROGAZIONE CONSILIARE
ai sensi dell'art.43 d.lgs. 267/2000




ALL'ASSESSORE CON DELEGHE
A VIABILITA', URBANISTICA ED
EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA E TRASPORTI,
SIG. GIOVANNI QUAGLIOZZI



Oggetto: viabilità via Campo Aquilella.




La sottoscritta Dott.ssa Anna Vernile, Consigliere del gruppo Castrocielo rinasce, premesso:

  • che la strada via Campo Aquilella è stata recentemente interessata dai lavori concernenti il progetto "Sistemazione idraulica zona termini in agro comuni di Roccasecca e Castrocielo " ad opera del Consorzio di Bonifica della Valle del Liri;

  • che deve presumersi che detti lavori siano terminati in quanto da tempo sono stati rimossi i cartelli che segnalavano i lavori in corso, nè vi è presenza di transenne o altri elementi che indichino il perdurare dell'opera;

  • che, di fatto, ancora non si è provveduto al ripristino dell'intero manto stradale che al momento ricopre la carreggiata solamente per poco più della metà della sua larghezza;

  • che, ad ogni modo, il tratto di strada in oggetto risulta dissestato;

  • che, infatti, con delibera di giunta n. 24 del 2012 l'esecutivo ha deliberato di resistere in giudizio davanti al Giudice di Pace di Pontecorvo, essendo stato il Comune citato in giudizio a causa di un sinistro avvenuto proprio a causa del manto dissestato di via Campo Aquilella,

tanto premesso, e a prescindere dalle effettive responsabilità che saranno riconosciute in giudizio a carico del Comune, la sottoscritta interroga l'assessore in indirizzo e specificamente chiede:

  1. E' onere del Comune ripristinare il manto stradale di via Campo Aquilella anche al fine di agevolare la viabilità e di scongiurare la possibilità di sinistri?
  2. Qualora non fosse onere del Comune detto rispristino, l'amministrazione si sta adoperando affinchè chi di dovere provveda a riparare definitivamente il manto stradale di via Campo Aquilella? In detta eventualità è prevista la richiesta di risarcimento danni per il ritardo del ripristino?


Si richiede all'assessore interrogato risposta scritta alla presente interrogazione.



Castrocielo,lì



Il Consigliere
Dott.ssa Anna Vernile





lunedì 26 marzo 2012

NOVITA': IL BLOG SI ARRICCHISCE!

Abbiamo aggiornato il blog pubblicando le risposte degli amministratori alle interrogazioni di Castrocielo rinasce e nuove foto allegate ai post. Presto verranno aggiunte altre risposte e comunicazioni....BUONA CONSULTAZIONE!

Castrocielo rinasce 

martedì 13 marzo 2012

OSSERVAZIONI AI PIANI PARTICOLAREGGIATI - COMPRENSORI 10,11,14,15.



OSSERVAZIONI AI PIANI PARTICOLAREGGIATI DEPOSITATE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI CASTROCIELO
AGLI INIZI DI MARZO 2012-
COMPRENSORI NN. 10,11,14,15.




COMPRENSORIO N.10

Al Sindaco del Comune
di Castrocielo

Al Responsabile dello sportello unico
per l’edilizia del Comune di Castrocielo




Castrocielo 01/03/2012

Oggetto: Osservazioni al piano particolareggiato del comprensorio n.10

I sottoscritti Consiglieri del gruppo “Castrocielo Rinasce”:

Dott. Salvatore De Vito nato a Castrocielo (Fr) il 08/04/1979 residente a Castrocielo (Fr) Via Casilina n°89 – CF DVTSVT79D08C340Z;
Dott. Giovanni Fraioli nato a Pontecorvo il 17/09/1982 residente a Castrocielo (Fr) Via Braccio Vecchio per Roccasecca n°4 - CF FRLGNN82P17G838G;
Luigi Velardo nato a Pontecorvo il13/09/1978 residente a Castrocielo (Fr) Via per la Stazione d’Aquino n°36 – CF VLRLGU78P13G838C;
Dott.ssa Anna Vernile nata ad Atina il 24/03/1985 residente a Castrocielo (Fr) Via Aringa n°40 – CF VRNNNA85C64A486A.

Premesso

- che il P.R.G. è stato approvato il 25/10/2005 con D.G.R. Lazio n. 895 e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio n.1 - parte prima - il 10/01/2006;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21/11/2011 veniva adottato il Piano Particolareggiato di attuazione del P.R.G. per il comprensorio n. 10, deliberazione pubblicata in data 12/12/2011 all’albo pretorio e sul sito internet del Comune;

- che nella zona U2 la pianificazione attuativa è regolamentata dall’art. 43 delle norme tecniche di attuazione e che le nuove realizzazioni sono subordinate alla stesura di un piano attuativo obbligatorio;
- che nel quadro della pianificazione attuativa nella zona U2 sono ammessi ampliamenti e nuove costruzioni, anche con aumenti globale di cubatura, in riferimento alla integrazione globale dei comparti con le seguenti condizioni:

detti aumenti di cubatura sono concessi una tantum, contestualmente all’attuazione ed in misura percentuale alle cubature dei fabbricati esistenti;
questo aumento di cubatura va riferito all’intero comparto individuato e compete ai proprietari delle aree edificate nella misura del 75% in proporzione alle loro rispettive volumetrie, il rimanente 25% agli eventuali lotti liberi;
che nel rispetto dei parametri urbanistici fissati dal P.R.G, resta stabilito l’indice fondiario di comparto If = 0.35 mc/mq;
che l’art. 39 delle N.T.A. disciplina le destinazioni d’uso dei fabbricati e in particolare viene pure stabilito che in una singola unità immobiliare non possono essere autorizzate cubature commerciali con un volume superiore al 30% di quello complessivo esistente;
che il comprensorio n. 10 del P.P. si sviluppa lungo la Strada Provinciale “detta via per la Stazione di Aquino” per una lunghezza di 230 m ed una profondità di circa 70 – 75 m; che nella zona sono state edificate solo due fabbricati adibiti a civile abitazione, distanti 150m e un fabbricato seminterrato; le due abitazioni sono dotate di idonee opere di urbanizzazione quali strade, pubblica illuminazione, rete fognaria, rete idrica, rete telefonica, ecc.

considerato

che i progettisti del p.p. nel comprensorio n. 11 individuano 8 diversi lotti in ragione delle proprietà catastali, dei quali la metà non edificata dichiarando che tale situazione emergerebbe dall’esame degli atti relativi alle concessioni edilizie, ai permessi di costruire, alle autorizzazioni, rilasciati dal Comune; però, degli otto lotti dichiarati solo 4 sono individuati negli elaborati grafici, mentre non vengono illustrati i presunti lotti n. 5-6-7-8 di complessivi mq 8.814 così rendendo ardua la comprensione dei medesimi elaborati;
che, ai sensi dell’art. 43 del PRG, nelle zone U2 la redazione del P.P. può consentire la realizzazione di nuove costruzioni o ampliamento “una tantum” fino ad un massimo del 30% del volume edificato (si badi, già esistente), peraltro poi dovendosi pure rispettare il parametro fondiario If = 0.35 mc/mq;
che, ai sensi dell’art. 39 del P.R.G., nelle zone U2, non può essere attribuita ad una singola unità immobiliare (commerciale o artigianale) volumetria superiore al 30% di quella complessiva esistente; la volumetria dei fabbricati dei lotti n. 3 e 4 va computata in base all’art. 6 lett. m, delle NTA al PRG, moltiplicando la superficie di base per l’altezza fuori terra ( mq 262 x ml 1,50 ) = mc 393,00 ; inoltre trattandosi di un piano seminterrato , non esistono i requisiti per la realizzazione di opere commerciali o artigianali;
che, per i lotti edificati, i progettisti del p.p. riconoscono che non potrà essere consentito l’eventuale aumento di cubatura ipotizzata dal P.R.G. poiché in tal caso non risulterebbe verificato il parametro urbanistico If = 0,35 mc/mq;
che i progettisti del p.p., nell’elaborato 01, a pag 10, ultimo rigo, stimano in mq 13.785 l’area della zona U2 , assegnando una volumetria di mc. 1.059 solo per i presunti lotti non edificati;

si osserva

A) Se nella redazione del piano particolareggiato del comprensorio n. 11 si fosse tenuto rispettoso conto dell’art. 43 del P.R.G., si sarebbe rilevato che:
nella zona U2 la volumetria da assegnare ai lotti non edificati non può essere calcolata utilizzando direttamente l’indice fondiario If = 0.35 mc/mq, in quanto la volumetria in aumento (definita una tantum nell’art. 43 delle N.T.A. del P.R.G.) va ripartita per il 75% ai proprietari delle attuali aree edificate e solo per il rimanente 25% ad eventuali lotti liberi ;
la volumetria, commerciale-artigianale, assegnata a lotti ( 2-3 ) è errata in quanto difforme con l’art. 39 delle N.T.A. al PRG .
considerando la volumetria dei lotti edificati in mc 2.920, in quanto il locale seminterrato ha una volumetria fuori terra di 393 mc , l’incremento di cubatura “ una tantum 30%“ è di mc. 876, ripartita per il 75% ai lotti edificati ( 0.75 x 876) = mc 657,00 , e il 25 % ai lotti non edificati ( 0.25 x 879 ) = 219,00 mc.

Inoltre, se i progettisti del p.p. avessero poi puntualmente monitorato l’area interessata avrebbero anche rilevato che:
la Zona U2 è già adeguatamente fornita delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, per cui in definitiva nemmeno necessita di alcun piano particolareggiato solo per lottizzare 219,75 mc;
pertanto, il progetto esecutivo del P.P. si basa su procedure e considerazioni errate e incongruenti con la disciplina del P.R.G. e con lo stato di fatto; tali circostanze portano i progettisti a determinare una presunta ma errata volumetria ancora eseguibile.

B) E’ assolutamente immotivata, irrazionale ed ingiustificata, sia urbanisticamente che economicamente, la redazione di un p.p. per attribuire a 4 presunti lotti una volumetria di 219,00 mc, pari a 54,75 mc per ogni lotto e l’individuazione delle aree oggetto delle procedure di vincolo a parcheggi e spazi verdi.
L’individuazione dei quattro lotti non edificati ed in particolare la volumetria di 219,00 mc , serve a giustificare la redazione del P.P.

D) Per completezza deve osservarsi che vi sono perplessità anche sulla correttezza delle procedure propedeutiche alla redazione dei P.P., perché queste viziate fin dall’origine dalla inadeguata trasparenza pubblica sulla modalità di affidamento dell’incarico professionale ai progettisti. Infatti, con la delibera di giunta comunale n. 63 del 18/06/2008 veniva assegnato ai Professionisti l’incarico di redigere i piani particolareggiati per n. 6 comprensori per un importo complessivo di € 237.602,00; successivamente, con delibera di giunta comunale n. 101 dell’8/10/2009 veniva di fatto revocato il precedente affidamento dell’incarico ai progettisti ritenuti inadempienti; tuttavia, con determina dell’U.T.C. n. 131 del 16/10/2009 - n. 476 R.G. del 16/10/2009-, ancora senza alcun preliminare bando pubblico, veniva assegnato nuovo incarico per la redazione dei P.P. agli stessi Progettisti, stavolta relativi ad aree ben più ridotte e per un importo di € 99.284,40 (cf.r. premesse deliberazione consiglio comunale n. 46/2011);

E) Indipendentemente da tutto quanto sopra esposto, deve altresì segnalarsi che il vincolo preordinato all’esproprio relativo al P.R.G. approvato il 25/10/2005 aveva la durata di cinque anni ed entro tale termine doveva essere emanato il provvedimento che comportava la dichiarazione di pubblica utilità; poiché questo non è stato attuato entro quei termini dall’approvazione del P.R.G., il vincolo risulta decaduto ai sensi del D.P.R n. 327 del 8/6/2001, art. 9, comma 2 e comma 3.

*********

In ragione di quanto sopra, si osserva che:
risulta violato il disposto dell’art. 43 delle N.T.A. del P.R.G. che fissa il tetto massimo dell’indice fondiario per la zona U2 del comprensorio 11, nella misura di If = 0,35 mc/mq e l’assegnazione della volumetria “una tantum” 30% ai soli lotti non edificati;
appare ingiustificata la redazione di un piano particolareggiato per aree, a cui attribuire una volumetria irrisoria di 219,00 mc, complete delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
risulta illegittima l’attribuzione di volumetria ai presunti lotti ( 5-6-7 e 8) al fine di giustificare la redazione del P.P.;
risultano scaduti i 5 anni previsti dalla normativa in merito alla efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio in assenza della dichiarazione di pubblica utilità; ne consegue che trascorsi i termini della delibera di approvazione del P.R.G e della sua pubblicazione, il vincolo espropriativo avrebbe potuto essere reintrodotto solo se il piano particolareggiato fosse stato adottato in variante al PRG e nel contempo contenesse una articolata motivazione sulla necessità di ripristinare il vincolo decaduto;
non risulta alcun bando pubblico ne alcuna selezione, per il conferimento dell’incarico ai progettisti del piano particolareggiato.

Si confida nell’accoglimento delle presenti osservazioni


Dott.Salvatore De Vito

___________________
Dott. Giovanni Fraioli

___________________
Luigi Velardo

___________________
Dott.ssa Anna Vernile




COMPRENSORIO N.11


Al Sindaco del Comune
di Castrocielo

Al Responsabile dello sportello unico
per l’edilizia del Comune di Castrocielo



Castrocielo 01/03/2012

Oggetto: Osservazioni al piano particolareggiato del comprensorio n. 11


I sottoscritti Consiglieri del gruppo “Castrocielo Rinasce”:

Dott. Salvatore De Vito nato a Castrocielo (Fr) il 08/04/1979 residente a Castrocielo (Fr) Via Casilina n°89 – CF DVTSVT79D08C340Z;
Dott. Giovanni Fraioli nato a Pontecorvo il 17/09/1982 residente a Castrocielo (Fr) Via Braccio vecchio per Roccasecca n°4 - CF FRLGNN82P17G838G;
Luigi Velardo nato a Pontecorvo il13/09/1978 residente a Castrocielo (Fr) Via per la stazione d’Aquino n°36 – CF VLRLGU78P13G838C;
Dott.ssa Anna Vernile nata ad Atina il 24/03/1985 residente a Castrocielo (Fr) Via Aringa n°40 – CF VRNNNA85C64A486A.

Premesso


- che il P.R.G. è stato approvato il 25/10/2005 con D.G.R. Lazio n. 895 e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio n.1 – parte prima - il 10/01/2006;

- che con deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 21/11/2011 veniva adottato il Piano Particolareggiato di attuazione del P.R.G. per il comprensorio n. 11, deliberazione pubblicata in data 12/12/2011 all’albo pretorio e sul sito internet del Comune;

- che nella zona U2 la pianificazione attuativa è regolamentata dall’art. 43 delle norme tecniche di attuazione e che le nuove realizzazioni sono subordinate alla stesura di un piano attuativo obbligatorio;
che nel quadro della pianificazione attuativa nella zona U2 sono ammessi ampliamenti e nuove costruzioni, anche con aumenti globale di cubatura, in riferimento alla integrazione globale dei comparti con le seguenti condizioni :

detti aumenti di cubatura sono concessi una tantum, contestualmente all’attuazione ed in misura percentuale alle cubature dei fabbricati esistenti;
questo aumento di cubatura va riferito all’intero comparto individuato e compete ai proprietari delle aree edificate nella misura del 75% in proporzione alle loro rispettive volumetrie, il rimanente 25% agli eventuali lotti liberi;
nel rispetto dei parametri urbanistici fissati dal P.R.G , resta stabilito l’indice fondiario di comparto If = 0.35 mc/mq;

- che l’art. 39 delle N.T.A. disciplina le destinazioni d’uso dei fabbricati e in particolare viene pure stabilito che in una singola unità immobiliare non possono essere autorizzate cubature commerciali con un volume superiore al 30% di quello complessivo esistente;

- che il comprensorio n. 11 del P.P. si sviluppa lungo la S.R. Casilina per una lunghezza di circa 450 m e una profondità di circa 100-120 m; che tutte le costruzioni sono state edificate a seguito di concessioni edilizie, permessi a costruire, autorizzazioni, condoni, ecc., e sono dotate di idonee opere di urbanizzazione quali strade, marciapiedi, pubblica illuminazione, rete fognaria, rete idrica, rete telefonica, etc…;

- che la destinazione d’uso dei fabbricati esistenti nella zona U2 è prevalentemente a civile abitazione; che i fabbricati parzialmente adibiti anche ad attività commerciali sono dotati di ampi parcheggi e verde attrezzato, nel rispetto della legge n. 765/67 art. 18 e D.M. n. 1444/68 art. 5 comma 2;

- che il comprensorio n. 11 prevede tre distinte aree: U2 di superficie 42.800 mq; F1 di mq 9.794; D3 di superficie 5.736 mq;

considerato

- che i progettisti del p.p. nella sottozona U2 individuano 15 presunti diversi lotti in ragione delle proprietà catastali dei quali solo due lotti non risulterebbero già utilizzati ai fini dell’edificazione, e dichiarando che tale situazione emergerebbe dall’esame degli atti relativi alle concessioni edilizie, ai permessi di costruire, alle autorizzazioni, rilasciati dal Comune; però, dei quindici lotti dichiarati solo 12 sono individuati negli elaborati grafici, mentre non vengono illustrati i presunti lotti n. 5-8-12 di complessivi mq 2.209 così rendendo ardua la comprensione dei medesimi elaborati ;

- che i progettisti del p.p. nella zona U2 computano pure un ulteriore grande edificio , graficizzato nel lotto n. 9, di dimensioni in pianta di m 50 x m 30 (cioè di superficie coperta di mq 1500) come se tale manufatto fosse esistente ed invece il disegno dell’immobile de quo può forse riferirsi al manufatto di progetto che era stato assentito con il permesso di costruire n. 3 del 13/02/2008, permesso poi annullato dall’Ente comunale prima dell’effettivo inizio dei lavori di quella costruzione che infatti non è stata né realizzata né anzi iniziata ; e si badi bene che in detto progetto quel manufatto presentava un’altezza di m4 per cui lo stesso risultava avere una volumetria pari a (1500 mq x 4 =) mc. 6.000 interamente destinato ad uso commerciale;

- che, ai sensi dell’art. 43 del PRG , nelle zone U2 la redazione del P.P. può consentire la realizzazione di nuove costruzioni o ampliamento “una tantum” fino ad un massimo del 30% del volume edificato (si badi , già esistente), peraltro poi dovendosi pure rispettare il parametro fondiario If = 0.35 mc/mq;

- che, per i lotti edificati, i progettisti del p.p. riconoscono che non potrà essere consentito l’eventuale aumento di cubatura ipotizzata dal P.R.G. poiché in tal caso non risulterebbe verificato il parametro urbanistico If = 0,35 mc/mq;

- che i progettisti del p.p., nell’elaborato 01, a pag 15, ultimo rigo, stimano in mq 38.141 l’area della sottozona U2 qui in esame;

- che, di conseguenza, sembrerebbe pacifico potersi ipotizzare una cubatura fondiaria ammissibile pari, al massimo, mq 38.141 x 0,35 mc/mq = mc 13.349,35;

- che, invece, e sempre secondo i progettisti del p.p. in oggetto, la cubatura prevista dal piano attuativo, nel comprensorio n. 11, sarebbe pari a mc 31.253,00 (ricomprendendosi peraltro, nei computi, anche la volumetria oggi inesistente del fabbricato graficizzato dai progettisti del p.p. nel lotto n.9);

- che, pure prescindendo dalla suddetta volumetria del fabbricato di cui al lotto n. 9, si ha in ogni caso una cubatura già esistente di mc 28.446,00 circa;

- che entrambe le suddette due diverse cubature (mc 28.446,00 – mc 31.253,35), derivanti rispettivamente dal monitoraggio dell’esistente e dall’applicazione del p.p. per come redatto, risultano macroscopicamente incongruenti con quelle previste dall’If stabilito dal P.R.G. che fissava una volumetria fondiaria ammissibile pari a mc 13.349,35;

- che, in modo ancora una volta del tutto incongruo, nell’elaborato 01 del p.p., pag. 16, tabella “quadro riepilogativo”, si indica ora un indice territoriale addirittura pari a mc/mq 0,78 dovendosi tenere conto di una ulteriore volumetria ancora da realizzarsi (a parere dei progettisti del p.p.) pari a mc 2.344,00, così da pervenire ad una volumetria finale di mc 33.597,00 che stride fortemente con quella da presumersi massima stimata come “fondiaria”;

- che tutte le suddette ed evidenti incongruenze con quanto prefissato dal P.R.G. sono poi ancora più accentuate dal fatto di voler ripetutamente considerare nelle volumetrie già esistenti quella relativa al fabbricato di cui al citato lotto n. 9, fabbricato per cui, si ricorda, è stato rilasciato un permesso di costruire poi annullato e per il quale non si è avuto alcun effettivo inizio dei lavori;

- che, per di più, non potrebbe applicarsi al citato lotto n. 9 qualsivoglia incremento della cubatura regolarmente esistente per il semplice fatto che a tutt’oggi, su quel lotto, non insiste alcun immobile per cui non si ha alcuna volumetria riscontrabile (e neppure oggi assentita) a cui possa applicarsi una ipotetica percentuale di incremento;

- che, incomprensibilmente, il suddetto “virtuale” fabbricato del citato lotto n. 9, che si ripete non è stato mai concretamente iniziato e quindi è ad oggi inesistente, è invece computato nell’ elaborato 01 del p.p., a pag. 15, tabella “Stima analitica della volumetria esistente”, per presunti mc 2.807 e rappresentato graficamente dai Progettisti del p.p. come:
1.“in corso di costruzione” nell’elaborato 07.A;
2.esistente negli elaborati 0.7 - 0.8 – 11 – 13;

si osserva

Se nella redazione del piano particolareggiato del comprensorio n. 11 si fosse tenuto rispettoso conto dell’art. 43 del P.R.G., si sarebbe rilevato che:
la zona U2 era già satura in quanto l’indice fondiario If effettivamente riscontrabile dalle costruzioni concretamente esistenti era superiore al parametro di PRG = 0,35 mc/mq.
la volumetria in aumento (definita una tantum nell’art. 43 delle N.T.A. del P.R.G.) andava ripartita per il 75% ai proprietari delle attuali aree edificate e solo per il rimanente 25% ad eventuali lotti liberi.

Inoltre, se i progettisti del p.p. avessero poi puntualmente monitorato l’area interessata avrebbero anche rilevato che:
sul lotto n.9 non esiste alcun fabbricato neanche in corso di costruzione per cui, pur prescindendo dal superamento dell’Indice massimo If = 0,35 mc/mq, nel calcolo delle volumetrie esistenti del comprensorio non può considerarsi quella relativa al citato permesso a costruire n. 3 del 13/02/2008 (relativo ad un immobile di ben mc 6.000 interamente destinato a uso commerciale) poi annullato dal responsabile dello Sportello Unico comunale per l’edilizia il 24/11/2009 con prot. 7360;
la Zona U2 è già adeguatamente fornita delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, per cui in definitiva nemmeno necessita di alcun piano particolareggiato solo per tale motivo.

Pertanto, il progetto esecutivo del P.P. si basa su procedure e considerazioni non corrette o congruenti con la disciplina del P.R.G. e con lo stato di fatto, tali circostanze portano i progettisti a determinare una presunta ma errata volumetria ancora eseguibile.

B) E’ assolutamente immotivata, irrazionale ed ingiustificata, sia urbanisticamente che economicamente, l’individuazione delle aree oggetto delle procedure di vincolo a parcheggi (e spazi verdi).
Viene infatti previsto l’esproprio di un fascia di terreno lungo la S.R. Casilina per un profondità di circa 14 m al fine di realizzare aree a verde pubblico ed a parcheggio senza tener conto che la realizzazione di tali spazi sarebbe inutile e soprattutto penalizzante per la collettività perché:
- costituirebbe fonte di pericolo per gli utenti stradali in quanto la fascia da adibirsi a parcheggi è immediatamente adiacente alla S.R. Casilina che è caratterizzata da notevole traffico sovra-comunale, per cui i conseguenti rallentamenti dei veicoli intenzionati a fermarsi e le ripartenze dei veicoli in uscita dai medesimi parcheggi sarebbero oltremodo di ostacolo ad un ordinato e sicuro flusso viario;
- i fabbricati esistenti a destinazione sia residenziale che residenziale-commerciale insistenti nella suddetta fascia dispongono già di ampi spazi di verde attrezzato e di idonei parcheggi;
- richiederebbe eccessivi oneri economici a carico della collettività per l’elevato costo delle acquisizioni espropriative da parte dell’Ente comunale; infatti:
- la fascia in fieri da espropriare vede recinzioni ed accessi, sia carrabili che pedonali, accuratamente rifiniti anche con murature di pietra a vista (opere assentite con regolari atti comunali e peraltro realizzate in tempi ben antecedenti alla predisposizione del P.P. in oggetto);
- i viali di accesso sono anch’essi rifiniti con materiale di pregio; nella fascia di esproprio sono anche presenti parti degli impianti di irrigazione dei giardini, di illuminazione, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di fognature, nonché alberature e piantumazioni anche di significativo valore;
- la riduzione delle aree prospicienti le abitazioni, aree che sono individuabili quali corti degli stessi, avrebbe l’ulteriore conseguenza di una svalutazione dei medesimi immobili con ulteriore aggravio degli oneri economici a carico dell’Ente espropriante.

In proposito, non può non osservarsi che, pure volendo ipotizzare la redazione di un P.P., più razionalmente ed economicamente –ai fini della realizzazione di aree verdi e parcheggi- ben poteva individuarsi parte della superficie relativa ai lotti tuttora inedificati del comprensorio.
Razionalmente la realizzazione delle aree verdi e parcheggi, andava individuata nelle zone F, a ridosso della strada di P.R.G., parallela alla via Casilina e distante da questa solo 140 m; tale soluzione andava ad integrarsi sia con la zona F1 del comprensorio n.11, sia con la zona F4, dove sono già esistenti attrezzature di interesse pubblico “campo sportivo , campo da tennis , piscina , isola ecologica , etc...”.

C) E’ incomprensibile l’individuazione dei tre lotti 5 – 8 -12 non edificati in quanto : a) nell’elaborato n.1, punto 5, pagina 5, rigo 11, i lotti non edificati sono 2; b) nell’elaborato n.1 , punto 10, tabella 1 e tab. 2 , pag.15- 16, i lotti diventano 3 di volumetria complessiva mc 2.209; c) nell’elaborato grafico 7/A i lotti 5-8-12 non esistono.
L’individuazione dei tre lotti non edificati, serve a giustificare una virtuale volumetria residua di mc 2.209 per la redazione del P.P..
Nella sottozona U2 esistono 11 lotti edificati ed un solo lotto non edificato (il n. 9).

D) Per completezza deve osservarsi che vi sono perplessità anche sulla correttezza delle procedure propedeutiche alla redazione dei P.P., perché queste viziate fin dall’origine dalla inadeguata trasparenza pubblica sulla modalità di affidamento dell’incarico professionale ai progettisti. Infatti, con la delibera di giunta comunale n. 63 del 18/06/2008 veniva assegnato ai Professionisti l’incarico di redigere i piani particolareggiati per n. 6 comprensori per un importo complessivo di € 237.602,00; successivamente, con delibera di giunta comunale n. 101 dell’8/10/2009 veniva di fatto revocato il precedente affidamento dell’incarico ai progettisti ritenuti inadempienti; tuttavia, con determina dell’U.T.C. n. 131 del 16/10/2009 - n. 476 R.G. del 16/10/2009- , ancora senza alcun preliminare bando pubblico, veniva assegnato nuovo incarico per la redazione dei P.P. agli stessi Progettisti, stavolta relativi ad aree ben più ridotte e per un importo di € 99.284,40 (cf.r. premesse deliberazione consiglio comunale n. 46/2011).
Per di più, si nota come l’incarico di redazione del P.P. sia affidato, tra gli altri, proprio al progettista del fabbricato che doveva sorgere sul lotto n. 9 in base al citato permesso di costruire n.3 del 13/02/2008 poi annullato il 24/11/2009, il tutto quindi in contrasto con le norme che prevedono come i redattori degli strumenti di pianificazione urbanistica non debbano esercitare le loro attività professionali per i cittadini in merito ad aree interessate da quelle scelte urbanistiche.

E) Indipendentemente da tutto quanto sopra esposto, deve altresì segnalarsi che il vincolo preordinato all’esproprio relativo al P.R.G. approvato il 25/10/2005 aveva la durata di cinque anni ed entro tale termine doveva essere emanato il provvedimento che comportava la dichiarazione di pubblica utilità; poiché questo non è stato attuato entro quei termini dall’approvazione del P.R.G., il vincolo risulta decaduto ai sensi del D.P.R n. 327 del 8/6/2001, art. 9, comma 2 e comma 3.

*********


In ragione di quanto sopra, si osserva che:

- risulta violato il disposto dell’art. 43 delle N.T.A. del P.R.G. che fissa il tetto massimo dell’indice fondiario per la zona U2 del comprensorio nella misura di If = 0,35 mc/mq, misura che oggi, così come relazionato dagli stessi progettisti del P.P., è già pari ad If = 0,73 mc/mq e che le ulteriori volumetrie invocate “una tantum” dai Progettisti del P.P. lo farebbero innalzare a If = 0,98 mc/mq;
- appare ingiustificata la redazione di un piano particolareggiato per aree già sature nella volumetria edificabile e complete delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
- risulta incongruente l’elaborazione delle volumetrie esistenti che tiene conto anche di quella relativa al citato immobile assentito con permesso di costruire nel 2008 sul lotto n. 9 , di dimensione in pianta 30m x 50m cioè di superficie coperta di 1.500mq e volumetria di 6.000 mc interamente destinato ad uso commerciale ; permesso annullato nel 2009 dagli Uffici comunali prot. 7360;
- risulta illegittima l’attribuzione di volumetria ai presunti lotti ( 5 - 8 e 12) al fine di giustificare la redazione del P.P.;
- risultano scaduti i cinque anni previsti dalla normativa in merito alla efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio in assenza della dichiarazione di pubblica utilità;
- si hanno perplessità sull’incompatibilità professionale di uno dei Tecnici redattori del p.p. in oggetto essendo lo stesso Professionista firmatario del progetto di cui al lotto n. 9 che venne prima assentito e poi annullato dal Comune di Castrocielo .
- non risulta alcun bando pubblico ne alcuna selezione, per il conferimento dell’incarico ai progettisti del piano particolareggiato.

Si allega documentazione fotografica, per dimostrare che sul lotto n.9 non esiste alcun fabbricato, neanche in corso di costruzione.

Si confida nell’accoglimento delle presenti osservazioni

Dott.Salvatore De Vito
___________________
Dott. Giovanni Fraioli
___________________
Luigi Velardo
___________________
Dott.ssa Anna Vernile




COMPRENSORIO N.14


Al Sindaco del Comune
di Castrocielo

Al Responsabile dello sportello unico
per l’edilizia del Comune di Castrocielo
Castrocielo 01/03/2012




Oggetto: Osservazioni al piano particolareggiato del comprensorio n. 14

Dott. Salvatore De Vito nato a Castrocielo (Fr) il 08/04/1979 residente a Castrocielo (Fr) Via Casilina n°89 – CF DVTSVT79D08C340Z;
Dott. Giovanni Fraioli nato a Pontecorvo il 17/09/1982 residente a Castrocielo (Fr) Via Braccio vecchio per Roccasecca n°4 - CF FRLGNN82P17G838G;
Luigi Velardo nato a Pontecorvo il13/09/1978 residente a Castrocielo (Fr) Via per la stazione d’Aquino n°36 – CF VLRLGU78P13G838C;
Dott.ssa Anna Vernile nata ad Atina il 24/03/1985 residente a Castrocielo (Fr) Via Aringa n°40 – CF VRNNNA85C64A486A.


PREMESSO

che il piano regolatore generale è stato approvato il 25 ottobre 2005 con D.G.R. n. 895 e pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Lazio n.1- parte prima - il 10 Gennaio 2006;

che con deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 21/11/2011 veniva adottato il Piano Particolareggiato di attuazione del P.R.G. per il comprensorio n. 14, deliberazione pubblicata in data 12/12/2011 all’albo pretorio e sul sito internet del Comune;

che l’art. 53 delle N.T.A., fino all’approvazione dei piani attuativi consente solo interventi manutentivi e di ristrutturazione; le nuove realizzazioni sono subordinate alla stesura di un piano particolareggiato ; nel caso di pianificazione attuativa l’art. 56 prevede la costruzione di fabbricati di notevoli volumetrie adibiti ad alberghi, ristoranti, esposizioni e vendita prodotti industriali, attrezzature di supporto alla trasformazione dei prodotti, superficie esterne di supporto da adibire a piazzali, vie interne, verde, attrezzature etc…;

che il comprensorio n. 14 del P.P. si sviluppa lungo la strada regionale Casilina per una lunghezza di 470 m e una profondità di 200 m a partire dalla via Casilina fino alla Ferrovia, l’area di intervento ha una superficie complessiva di 69.345 mq;

che il comprensorio 14 è diviso in due parti dal cavalca ferrovia della strada Leuciana , per comodità è stato diviso in due settori, settore A quello a destra del cavalca ferrovia per Pontecorvo e settore B quello a sinistra;


che la funzione del piano particolareggiato, quale strumento urbanistico esecutivo finalizzato all’attuazione, mediante disciplina di dettaglio, del piano regolatore generale, è anche quella di predisporre , nel caso di specie, in modo omogeneo e razionale la trasformazione e l’uso dell’intera area da espropriare ricadente all’interno di tutto il comprensorio.


OSSERVAZIONI

E’ evidente, anche attraverso una lettura superficiale degli elaborati progettuali, che le due parti dell’intero comprensorio 14, ricadenti l’una al lato nord (settore A) e l’altra al lato sud della via Casilina (settore B), sono state disciplinate in maniera palesemente ed immotivatamente difforme. In particolare, la regolamentazione del settore (B) è avvenuta con criteri evidentemente irrazionali ed in modo tale da incidere notevolmente e negativamente sul valore di mercato dei fondi interessati , a differenza di quanto è avvenuto , invece , per la parte del comprensorio (settore A). Le scelte pianificatorie dell’amministrazione appaiono, pertanto, assolutamente ingiuste, oltre che arbitrarie ed illogiche, disciplinando in modo totalmente discordante due aree omogenee del medesimo comprensorio, con palese ed innegabile svilimento economico di una di esse.
Le scelte effettuate dall’amministrazione in sede di pianificazione particolareggiata, pur essendo connotate di un’ampia discrezionalità, in ogni caso non dovevano essere inficiate da arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza, e dovevano comunque perseguire il soddisfacimento delle esigenze che si intendono concretamente soddisfare con il piano regolatore generale.
Nel caso di specie, mentre per la parte del comprensorio 14 del settore (A), la disciplina del P.P. si rivela in sintonia con le determinazioni del P.R.G. , che prevede la costruzione di fabbricati di notevoli dimensioni volumetriche con annesse superfici esterne di supporto, per la rimanente parte, settore ( B ) posta a sud della via Casilina, la pianificazione del P.P. appare del tutto illogica ed arbitraria e non conforme alle scelte di pianificazione generali.
Infatti il settore ( A ), con il P.P. è stato regolamentato in modo omogeneo e razionale mediante:
la previsione della apertura dello svincolo sulla rotonda da costruire, per facilitare l’accesso ai singoli lotti, anche dalla via Leuciana;
la previsione e la configurazione di una strada che, dipanandosi dalla rotonda si ricongiunge alla via Casilina seguendo il limite esterno dei lotti interessati rispettando la ratio del P.R.G. che prevede la costruzione di fabbricati di notevoli dimensioni con associate aree di supporto; un eventuale strada al centro del comparto avrebbe dimezzato il valore di mercato dei lotti;
la previsione dell’accesso diretto alla via Casilina per tutti i lotti (dal n. 1 al n. 8) ricompresi nel settore (A) del comprensorio .
A fronte di tali previsioni, per la rimanente parte delle aree del comprensorio 14, settore (B), sono stati eseguiti incomprensibilmente criteri di pianificazione diametralmente opposti.
Infatti ,per tale aree:
non è stato previsto lo svincolo sulla costruenda rotonda , onde consentire l’accesso dalla strada Leuciana e dalla strada Casilina ai lotti inclusi in tale parte del comprensorio;
è stata prevista una strada che taglia a metà tutte le proprietà , penalizzando pesantemente il valore economico delle aree interessate;
non è stato previsto per tali fondi l’accesso diretto alla via Casilina e alla via Leuciana .

B) Per completezza deve osservarsi che vi sono perplessità anche sulla correttezza delle procedure propedeutiche alla redazione dei P.P., perché queste viziate fin dall’origine dalla inadeguata trasparenza pubblica sulla modalità di affidamento dell’incarico professionale ai progettisti. Infatti, con la delibera di giunta comunale n. 63 del 18/06/2008 veniva assegnato ai Professionisti l’incarico di redigere i piani particolareggiati per n. 6 comprensori per un importo complessivo di € 237.602,00; successivamente, con delibera di giunta comunale n. 101 dell’8/10/2009 veniva di fatto revocato il precedente affidamento dell’incarico ai progettisti ritenuti inadempienti; tuttavia, con determina dell’U.T.C. n. 131 del 16/10/2009 - n. 476 R.G. del 16/10/2009 -, ancora senza alcun preliminare bando pubblico, veniva assegnato nuovo incarico per la redazione dei P.P. agli stessi Progettisti, stavolta relativi ad aree ben più ridotte e per un importo di € 99.284,40 (cf.r. premesse deliberazione consiglio comunale n. 46/2011).


C) Nel piano particolareggiato adottato è previsto che i necessari standard per i “fabbisogni” (ex DM 1444/68, e l. 122/89) verranno reperiti mediante espropriazione.
Detta previsione inficia la legittimità del piano, non essendo legittimo un piano particolareggiato che preveda standard erroneamente calcolati, non reperibili, o immotivatamente reperiti.

La previsione in questione è illegittima in ragione del fatto che:
poiché il piano particolareggiato di cui trattasi, anche per quanto concerne i vincoli espropriativi, è stato adottato in attuazione (non in variante) al PRG di Castrocielo, approvato con la delibera di Giunta Regionale del Lazio, 25/10/2005, n. 895, pubblicata sul B.U.R.L. del 10/01/2006;
e poiché ex art. art. 2, 09/11/1968, n. 1187, i vincoli preordinati all’esproprio di PRG, decadano decorsi cinque anni dalla sua approvazione;
ne consegue, che essendo decorsi oltre 5 anni dalla delibera di approvazione del PRG, e dalla sua pubblicazione, il vincolo espropriativo avrebbe potuto essere reintrodotto solo se il piano particolareggiato fosse stato adottato in variante al P.R.G., e nel contempo contenesse una articolata motivazione sulla necessità di ripristinare il vincolo decaduto.

Orbene, poiché il piano particolareggiato è stato adottato in attuazione al P.R.G. (e pertanto non in variante), e comunque senza alcuna pertinente spiegazione/motivazione in ordine alla reiterazione del vincolo, ne consegue all’evidenza l’illegittimità di ogni previsione espropriativa per reperire gli standards, e conseguentemente la palese illegittimità del piano, il quale (non potendo procedersi ad espropriazione) resta privo delle necessarie aree per i fabbisogni (verde, parcheggi).

D) non risulta alcun bando pubblico ne alcuna selezione, per il conferimento dell’incarico ai progettisti del piano particolareggiato.

In ragione di quanto sopra esposto si confida nell’accoglimento delle presenti osservazione.

Dott.Salvatore De Vito

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Dott. Giovanni Fraioli

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Luigi Velardo

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Dott.ssa Anna Vernile

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COMPRENSORIO N.15

Al Sindaco del Comune
di Castrocielo

Al Responsabile dello sportello unico
per l’edilizia del Comune di Castrocielo


Castrocielo 01/03/2012

Oggetto: Osservazioni al piano particolareggiato del comprensorio n. 15



Dott. Salvatore De Vito nato a Castrocielo (Fr) il 08/04/1979 residente a Castrocielo (Fr) Via Casilina n°89 – CF DVTSVT79D08C340Z;
Dott. Giovanni Fraioli nato a Pontecorvo il 17/09/1982 residente a Castrocielo (Fr) Via Braccio vecchio per Roccasecca n°4 - CF FRLGNN82P17G838G;
Luigi Velardo nato a Pontecorvo il13/09/1978 residente a Castrocielo (Fr) Via per la stazione d’Aquino n°36 – CF VLRLGU78P13G838C;
Dott.ssa Anna Vernile nata ad Atina il 24/03/1985 residente a Castrocielo (Fr) Via Aringa n°40 – CF VRNNNA85C64A486A.

CONSIDERATO

che il piano regolatore generale è stato approvato il 25 ottobre 2005 con D.G.R. n. 895 e pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Lazio n.1- parte prima - il 10 Gennaio 2006 ;

che con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 21/11/2011 veniva adottato il Piano Particolareggiato di attuazione del P.R.G. per il comprensorio n. 15 , deliberazione pubblicata in data 12/12/2011 all’albo pretorio e sul sito internet del Comune;

che l’art. 53 delle N.T.A, fino all’approvazione dei piani attuativi consente solo interventi manutentivi e di ristrutturazione; le nuove realizzazioni sono subordinate alla stesura di un piano particolareggiato; nel caso di pianificazione attuativa l’art. 56 prevede la costruzione di fabbricati di notevoli volumetrie adibiti ad alberghi, ristoranti, esposizioni e vendita prodotti industriali , attrezzature di supporto alla trasformazione dei prodotti, superficie esterne di supporto da adibire a piazzali, vie interne, verde, attrezzature etc…;

che il comprensorio n. 15 del P.P. si sviluppa a ridosso della linea ferroviaria Roma-Napoli, ed in adiacenza alla Strada Reg. Leuciana , l’area di intervento ha una superficie complessiva di 59.161 mq;

OSSERVANO


A) Nel piano particolareggiato adottato è previsto che i necessari standard per i “fabbisogni” (ex DM 1444/68, e l. 122/89) verranno reperiti mediante espropriazione.
Detta previsione inficia la legittimità del piano, non essendo legittimo un piano particolareggiato che preveda standard erroneamente calcolati,non reperibili, o immotivatamente reperiti.

La previsione in questione è illegittima in ragione del fatto che:

- poiché il piano particolareggiato di cui trattasi, anche per quanto concerne i vincoli espropriativi, è stato adottato in attuazione (non in variante) al PRG di Castrocielo, approvato con la delibera di Giunta Regionale del Lazio, 25/10/2005, n.895, pubblicata sul B.U.R.L. del 10/01/2006;
- e poiché ex art. art. 2, 09/11/1968, n.1187, i vincoli preordinati all’esproprio di PRG, decadano decorsi cinque anni dalla sua approvazione;
- ne consegue, che essendo decorsi oltre 5 anni dalla delibera di approvazione del PRG, e dalla sua pubblicazione, il vincolo espropriativo avrebbe potuto essere reintrodotto solo se il piano particolareggiato fosse stato adottato in variante al P.R.G., e nel contempo contenesse una articolata motivazione sulla necessità di ripristinare il vincolo decaduto.

Orbene, poiché il piano particolareggiato è stato adottato in attuazione al P.R.G. (e pertanto non in variante), e comunque senza alcuna pertinente spiegazione/motivazione in ordine alla reiterazione del vincolo, ne consegue all’evidenza l’illegittimità di ogni previsione espropriativa per reperire gli standard, e conseguentemente la palese illegittimità del piano, il quale (non potendo procedersi ad espropriazione) resta privo delle necessarie aree per i fabbisogni (verde, parcheggi).

B) Per completezza deve osservarsi che vi sono perplessità anche sulla correttezza delle procedure propedeutiche alla redazione dei P.P., perché queste viziate fin dall’origine dalla inadeguata trasparenza pubblica sulla modalità di affidamento dell’incarico professionale ai progettisti. Infatti, con la delibera di giunta comunale n. 63 del 18/06/2008 veniva assegnato ai Professionisti l’incarico di redigere i piani particolareggiati per n. 6 comprensori per un importo complessivo di € 237.602,00; successivamente, con delibera di giunta comunale n. 101 dell’8/10/2009 veniva di fatto revocato il precedente affidamento dell’incarico ai progettisti ritenuti inadempienti; tuttavia, con determina dell’U.T.C. n. 131 del 16/10/2009 -n. 476 R.G. del 16/10/2009 -, ancora senza alcun preliminare bando pubblico, veniva assegnato nuovo incarico per la redazione dei P.P. agli stessi Progettisti, stavolta relativi ad aree ben più ridotte e per un importo di € 99.284,40 (cf.r. premesse deliberazione consiglio comunale n. 46/2011).

C) Non risulta alcun bando pubblico ne alcuna selezione , per il conferimento dell’incarico ai progettisti del piano particolareggiato .


In ragione di quanto sopra esposto, si confida nell’accoglimento delle presenti osservazioni.



Dott.Salvatore De Vito
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Dott. Giovanni Fraioli
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Luigi Velardo
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Dott.ssa Anna Vernile
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